VANTAGGI PER GLI AFFILIATI
  • Esenzione fiscale attivita' sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art. 148 del tuir comma 3 e circ. Ministero Finanze 124/e/98) – solo per associazioni regolarmente costituite.
  • Esenzione fiscale bar sociale (art. 148 del tuir comma 5 e circ. Ministero Finanze 124/e/98) - solo per associazioni regolarmente costituite.
  • Assicurazione infortuni invalidita' permanente e morte per pratica di tutte le attivita' motorie e sportive con diaria gesso o similari e ricovero, con attivazione 24 ore
  • Tesseramento durata 12 mesi e con diverse formule integrative.
  • Assicurazione di responsabilita' civile per tutte le attivita' sportive e sociali in palestra o sede o anche presso altri impianti (vedi sito Nazionale www.libertasnazionale.it link “Assicurazioni”.
  • Convenzione S.I.A.E. per sconti nei pagamenti dei compensi su diritti musicali per diffusioni nelle attivita' di palestra, gare, manifestazioni, feste e per tutte le attivita' socio culturali.
  • Invio periodico trimestrale LIBERTAS “Libero Sport” con notizie sulle attivita' e le normative.
  • Vademecum per le associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali.
  • Note informative specifiche per novita' fiscali e di altri settori.
  • Possibilita' per il tesserato di partecipazione a tutte le attivita' Nazionali e Regionali del Centro Nazionale Sportivo Libertas.
  • Esenzione imposta sulle insegne indipendentemente dalle dimensioni delle stesse.
  • Riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicita'.
  • Applicazione normativa dei compensi erogabili per prestazioni sportive dilettantistiche agli allenatori ed istruttori o ai direttori che partecipano all'attivita' sportiva con i benefici della legge 342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 art. 81 comma 1 lettera m art. 83 comma 2) fino a € 7.500,00 per un anno in esenzione di imposte (anche irap), ritenute d'acconto; enpals inail solo per attivita' sportive ed associazioni o societa' regolarmente costituite ed in regola con l'art. 90 della finanziaria 2003.
  • Applicabilita' ad eventuali attivita' commerciali poste in essere (quali ad esempio vendita di abbigliamento sportivo, pubblicita', sponsorizzazioni) del regime agevolato previsto dalla legge 398/91 (iva al 50% calcolo imposte solo sul 3% del fatturato).
  • Riduzione della tassa sui rifiuti circa del 75% (si esclude dall'imponibile l'area sportiva).
  • Esenzione dall'imposta dei rimborsi spese vitto, alloggio, trasporti, di rappresentanza, a pie' di lista e delle organizzazioni di eventi sportivi.
  • Agevolazioni del credito sportivo per acquisizione, costruzione o ristrutturazione di un centro sportivo.
  • Possibilita' di ottenere dagli enti locali contributi per le manifestazioni sportive.
  • Possibilita’ per associazioni e circoli di somministrare alimenti e bevande alcoliche, in deroga ai piani comunali.
  • Organizzazione di Corsi per dirigenti tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento CONI/EPS con titoli riconosciuti anche da diverse leggi regionali.
  • Esenzione del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti sulle quote ed i contributi associativi (legge 383/2000).
  • Esenzione delle imposte sui proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni dei beni effettuate a favore dei familiari conviventi dei tesserati associati (lellge 383/2000).
  • Possibilita' di detrazione dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e abbonamenti per i figli minori (dai 5 ai 18 anni) alle A.S.D. fino a € 210,00 annue (comma 319 legge 27/12/2006 n. 296).
  • Possibilita' di ottenere dalle aziende corrispettivi in denaro o natura che fini all'importo di € 200.000,00 costituiscono per le medesime spese di pubblicita' e sono quindi totalmente deducibili dal reddito di impresa.
  • Possibilita' di ottenere dalle persone fisiche contributi liberali in denaro che fino a € 1.500,00 sono deducibili dal reddito dell'erogante.
  • Corsia preferenziale nell'affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici (legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26) .

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tale agevolazioni sono valide solo per le ASD regolarmente iscritte nel registro nazionale CONI

L'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da circoli e da associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l'indicazione della sede sociale, comitati, associazioni e fondazioni ed ogni altro ente che non persegue fini di lucro (art.17,C.1 lett h) del d.Lgs.15/1 1/1993 n.507) né per volantini etc, distribuiti a propria cura.

E' dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris.del Ministero delle finanze n.3/3360 del 12/08/1997) per manifesti, volantini  etc, anche se l'affissione avviene a cura del circolo o dell'associazione sportiva (art. 16,C.1- letta) del D.Lgs.507/97). 

IMPOSTA DI BOLLO

Con tale norma e' disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.


Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma. Come stabilito dal D.M. 24 maggio 2005, la marca da bollo da 2,00 euro è obbligatoria sia per le ricevute che fatture (cartacee ed elettroniche) di importo superiore a 77,47 euro. Ciò significa che l’originale del documento, se di importo superiore alla cifra sopra precisata, deve recare la marca da bollo dell’importo indicato, salvo i seguenti casi:

 
  • l’importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
  • "Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive" (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Disciplina dell'imposta di bollo, Allegato B - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, art. 7);
  • il documento riguarda un’operazione soggetta ad IVA;
  • il documento è già da se assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge;
  • bollette.

    Casi in cui, invece, la marca da bollo deve essere applicata: 

  • l’importo della ricevuta per attività istituzionale (corrispettivi/quote attività) supera i 77,47 euro; 
  • si tratta di fatture per operazioni escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633 del 1972 ed esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633 del 1972; 
  • si tratta di fatture emesse da professionisti con regime dei minimi (esenti IVA) se l’importo supera i 77,47 euro.