Occorre riportare al suo reale significato di stampo occidentale il concetto d’assistenza tecnica come servizio di supporto, incentivazione e consulenza, che è proprio delle organizzazioni moderne.
L’attività dei circoli copre un ampio ventaglio che va - per esemplificare - dall’organizzazione di gare sportive, al dibattito culturale, ai concerti, ai viaggi, ecc. nonché alla gestione d’attività accessorie (bar, mense, spacci, ecc. riservate ai soci).
Si precisa che l’attività di somministrazione riguarda esclusivamente la cessione ai soci di alimenti e bevande, come ad esempio la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti, ma non si riferisce all’attività di ristorazione (attività di trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad autorizzazioni specifiche.
In entrambe in casi l’attività' deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Da ciò consegue che, qualora l’associazione sia affiliata a un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno, la stessa potrà beneficiare della neutralità fiscale degli introiti derivanti dalla gestione del bar ovvero dell’organizzazione dei soggiorni turistici.
Tutto ciò pone i circoli di fronte a problemi tecnici, organizzativi ed amministrativi. LIBERTAS non poteva sottovalutare la necessità di rendere l’assistenza tecnica funzionale rispetto alle esigenze dei circoli.
Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati
I circoli privati sono libere associazioni di cittadini che intendono perseguire uno scopo comune, ricreativo, culturale, ecc.
Se all'interno del circolo privato (di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) si intende somministrare alimenti e bevande, è necessario presentare una S.C.I.A al Comune.
Se si intende somministrare bevande alcooliche è necessario presentare una comunicazione al Questore
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti di idoneità dei locali:
Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
Requisiti di sicurezza
I locali devono essere conformi alle disposizioni del D.M 17 dicembre 1992, n. 564
Requisiti morali:
I soggetti indicati nell' art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono possedere i requisiti di cui:
- all' art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
- all' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Requisiti professionali :
Non è necessario il possesso dei requisiti professionali
(vedi CIRCOLARE n. 3656/C del 12/9/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico)
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
Per somministrare alimenti e bevande all’interno di circoli privati, nei confronti degli iscritti, associati, partecipanti o tesserati, è necessario presentare al Comune una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sostitutiva della denuncia inizio attività di cui all'art. 2 e della autorizzazione di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, come precisato dall' art. 64 comma 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e chiarito nella CIRCOLARE n. 3656/C del 12/9/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, anche ai fini igienico sanitari, ai sensi dell' art. 125 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33,
Per somministrare bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci, e' necessario presentare una comunicazione al questore.
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza esercitano i medesimi poteri di controllo previsti per gli esercizi pubblici. (cfr Decreto-Legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 131, art. 2 bis)