ASSICURAZIONE SPORT GENERICI

(Non valide ed operanti per “Sport ed Attività Cinofile”, “Sport Equestri”, “Ciclismo”,“Climbing”, “Immersioni”, “Sport Motoristici” e “soggetti classificati dal Contraente come “Tecnici”, in quanto in tali casi è necessario acquistare la corrispondente Opzione Facoltativa “Specifica”).

Con il termine “Assicurato” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Atleti, Giocatori e/o Allenatori, Iscritti e/o facenti parte dell’Associazione/Federazione sportiva dilettantistica CNS LIBERTAS nonché Presidenti e Organi Dirigenti delle Associazioni/Federazioni Sportive Contraenti, i Tecnici, gli Ufficiali di gara iscritti all’Albo Nazionale della Contraente, e tutto il personale addetto come risultante dai documenti della Contraente per i quali le sedi periferiche abbiano provveduto ad inoltrare all’intermediario cui è assegnata la polizza, le generalità e l’opzione facoltativa prescelta nonché abbiano provveduto al versamento del relativo premio previsto.

E’ considerato "infortunio" l’evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’Assicurato e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Sono esclusi gli stiramenti e sforzi. La copertura assicurativa si intende estesa anche a:

• l’asfissia non di origine morbosa;

• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

• l’annegamento;

• l’assideramento o il congelamento, la folgorazione;

• i colpi di sole e di calore;

• le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie;

• gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, malore o stato di incoscienza, purché non dovuti a condizione qualificatamente patologica e purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni;

• gli infortuni derivanti da colpa grave;

• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, rapine, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria;

• le conseguenze fisiche di irradiazioni, operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;

• gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;

• le morsicature, le punture e le ustioni da animale e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza;

• gli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti:

a) dallo svolgimento di attività sportive a carattere professionale;

b) dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, nonché a gare automobilistiche (salvo quelle di regolarità e le gimcane);

c) dalla pratica di: paracadutismo, volo da diporto o sportivo, sport aerei in genere, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche) senza accompagnatore di guida abilitata (patentata), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, guidoslitta, speleologia, salvo espressa deroga da indicare in polizza;

d) dalla guida di mezzi di locomozione aerea e l’uso di mezzi privati di locomozione aerea;

e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

f) da atti dolosi compiuti dall’assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o dall’ordinamento sportivo, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

g) da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

h) per l’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;

i) da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

j) partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità, invasione rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il caso che l'Assicurato sia colto agli eventi bellici mentre si trova in un Paese non in stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra;

k) suicidio od il tentato suicidio.