Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti:
a) dallo svolgimento di attività sportive a carattere professionale;
b) dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, nonché a gare automobilistiche (salvo quelle di regolarità e le gimcane);
c) dalla pratica di: paracadutismo, volo da diporto o sportivo, sport aerei in genere, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche) senza accompagnatore di guida abilitata (patentata), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, guidoslitta, speleologia, salvo espressa deroga da indicare in polizza;
d) dalla guida di mezzi di locomozione aerea e l’uso di mezzi privati di locomozione aerea;
e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
f) da atti dolosi compiuti dall’assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o dall’ordinamento sportivo, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
g) da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
h) per l’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
i) da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
j) partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità, invasione rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il caso che l'Assicurato sia colto agli eventi bellici mentre si trova in un Paese non in stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra;
k) suicidio od il tentato suicidio.