Un atto quasi obbligatorio per le Associazioni:

la comunicazione dell’opzione per la Legge 398/1991

La Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 ha introdotto una speciale disciplina tributaria per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che, se in possesso di determinati requisiti, possono godere di tutta una serie di agevolazioni fiscali, nonchè di semplificazioni degli obblighi contabili (a tale proposito potete leggere i nostri prontuari).
Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n.66 del 6 febbraio 1992), all’art. 9 bis, ha poi esteso tale regime tributario alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro (tutte quelle Associazioni riconosciute e non riconosciute che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato possa essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Per poter accedere al regime fiscale agevolato sono necessari alcuni particolari presupposti:

  • non aver conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi superiori ai 250.000 euro nel precedente anno solare (1° gennaio – 31 dicembre);
  • qualora l’Associazione abbia un periodo di imposta non coincidente all’anno solare, i proventi del periodo d’imposta tenuto in considerazione non dovrà in ogni caso essere superiore ai 250.000 euro;
  • in caso si tratti di Associazioni di nuova costituzione, per una previsione del patrimonio queste devono rapportare il limite di 250.000 euro dei proventi al periodo intercorrente fra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, a seconda dei giorni.

In questo limite bisogna includere:

  • i ricavi di cui all’articolo 85 TUIR (se di natura commerciale);
  • le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;
  • i contributi delle pubbliche amministrazioni per l’esercizio di attività commerciale.


Bisogna invece escludere, oltre alle entrate istituzionali e decommercializzate:

  • le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);
  • i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d’investimento) (articolo 143 TUIR);
  • i proventi derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69 (articolo 143 TUIR);
  • i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (articolo 143 TUIR);
  • le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una ASD ad una società professionistica.


Le Associazioni intenzionate ad usufruire del regime fiscale agevolato sono tenute a darne comunicazione:

a) all’ufficio territoriale competente della SIAE più vicino a voi prima dell’inizio dell’anno solare in cui l’associazione vuole usufruire del regime agevolato, utilizzando l'apposito modulo;

b) all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, tramite lacompilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA, un apposito quadro presente nel modulo di dichiarazione annuale IVA che, se compilato, permette di comunicare tutte le opzioni e le revoche previste in materia di IVA per un’Associazione. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’opzione viene comunicata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, allegando il predetto quadro VO.


ATTENZIONE: le copie di queste comunicazioni vanno conservate nel vostro bravo faldone che tenete nella sede della vostra Associazione, a disposizione degli ispettori della Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza.
Ricordiamo infine che l’opzione, una volta richiesta ed accettata, è vincolante per 5 anni (salvo revoca), ma, se nel corso dell’esercizio si supera il limite di 250.000€, l’opzione verrà automaticamente a cadere e si applicherà il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell’evento.


fonte : Internet

Chi può applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991?

L’introduzione delle legge n. 398 del 1991 ha apportato importanti novità nel panorama normativo del terzo settore, a favore di quegli enti che, accanto all’attività istituzionale intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Coni;
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).